Riceviamo e pubblichiamo.
L’Unione dei Comuni delle Madonie ha partecipato al bando emanato dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Casa Italia, per il finanziamento di progetti nell’ambito del “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”, candidando il progetto esecutivo denominato “Madonie: Comunità green”, finalizzato alla gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Nonostante la completezza della documentazione prodotta, la proposta dell’Unione veniva esclusa dalla graduatoria. L’Amministrazione motivava l’esclusione sostenendo che mancasse la dichiarazione preventiva di compatibilità degli interventi, rilasciata dagli uffici preposti alla tutela dei vincoli culturali e paesaggistici. Tale contestazione, tuttavia, risultava priva di fondamento, poiché l’Unione aveva già allegato all’istanza di partecipazione l’autorizzazione rilasciata dai competenti uffici a tutela del patrimonio culturale. Pertanto, l’Unione dei Comuni delle Madonie, assistita dall’Avv. Girolamo Rubino, ha prontamente impugnato il provvedimento innanzi al T.A.R. LAZIO.
Il difensore ha messo in luce le carenze motivazionali del provvedimento di esclusione, fondato sulla erronea contestazione della mancata allegazione della dichiarazione preventiva di compatibilità. L’avv. Rubino ha inoltre rilevato che, essendo già stati prodotti gli atti definitivi di assenso, non vi era alcuna ragione di pretendere un’ulteriore dichiarazione preventiva e che, in ogni caso, il bando non consentiva l’esclusione solo per una mancanza documentale, imponendo semmai all’Amministrazione di richiedere un’integrazione.
Ebbene, con sentenza del 10 settembre 2025, condividendo le censure dell’Avvocato Rubino, il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto, affermando che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva disposto l’esclusione in modo erroneo e immotivato, poiché l’assenso degli enti preposti ai vincoli risultava già acquisito tramite il modulo della conferenza di servizi ed era stato regolarmente allegato alla domanda.
Pertanto, con la suddetta sentenza il Tar Lazio ha annullato il provvedimento che escludeva la domanda di finanziamento presentata dall’Unione dei Comuni delle Madonie ed ha obbligato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a provvedere al riesame della domanda.









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